DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche ai decreti legislativi 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, recanti norme in materia di pesca e acquacoltura).

      1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasbordo, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
      2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima eventualmente catturati devono essere rigettati in mare.
      3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui al comma 1 ovvero di specie di cui è vietata la cattura sono sanzionate con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni».

      2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima).

      1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive

 

Pag. 16

modificazioni, dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,».
      2. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
      2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
      3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
      4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
      5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
      6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dall'articolo 23.
      7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o all'interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano

 

Pag. 17

il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
      8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie».

      3. All'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e alla demolizione sono poste a carico del contravventore».
      4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di reiterazione della violazione, per un periodo non superiore a trenta giorni».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. All'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.
      Per le stesse attività di cui al quinto comma del presente articolo, l'onere di affissione previsto dall'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza

 

Pag. 18

e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
      Il titolare della licenza è comunque tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicando il rispettivo ambito territoriale, e a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono altresì tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano».

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Procedura di infrazione n. 2005/2358).

      1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;

          b) all'articolo 4, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;

          c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Quando il ricorrente deduce in giudizio elementi di fatto, dai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. In caso di discriminazione indiretta, gli elementi di fatto possono essere desunti anche da dati di carattere statistico»;

 

Pag. 19

          d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;

          e) all'articolo 5, commi 1 e 3, dopo le parole: «dell'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 4-bis».

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso).

      1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, commi 1, 3 e 15,»;

          b) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;

          c) all'articolo 5, comma 15, le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui al comma 3»;

          d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

 

Pag. 20


Art. 6.
(Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in materia di disposizioni transitorie sui piani di adeguamento).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono inseriti i seguenti:

      «4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 27 marzo 2003 deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1o ottobre 2008.
      4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4 stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1o ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1o ottobre 2008».

Art. 7.
(Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale).

      1. I commi 6 e 7 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

      «6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici stessi e a condizione che i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possano

 

Pag. 21

essere raggiunti entro i termini stabiliti per almeno uno dei seguenti motivi:

          a) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

          b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

          c) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti.

      6-bis. Le proroghe dei termini disposte ai sensi del comma 6 e le relative motivazioni sono espressamente indicate nel piano di gestione del bacino idrografico e nel piano di tutela di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121. Le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei suddetti piani, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo. L'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nell'attuazione delle misure stesse nonché il calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei medesimi piani. Le informazioni devono essere aggiornate in occasione del riesame dei piani.

      7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

          a) la situazione ambientale e socio-economica non consenta di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

          b) sussista la garanzia che:

              1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e

 

Pag. 22

chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

              2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

          c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento.

      7-bis. Gli obiettivi ambientali meno rigorosi, stabiliti a norma del comma 7, e le relative motivazioni sono espressamente indicati nel piano di gestione del bacino idrografico e nel piano di tutela di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 121. Tali obiettivi sono rivisti ogni sei mesi nell'ambito della revisione di detti piani».

      2. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

          a) il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

          b) l'incapacità di impedire il deterioramento di un corpo idrico superficiale da uno stato elevato ad un buono stato è dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché sussistano le seguenti condizioni:

              1) sia stata avviata l'esecuzione delle misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

 

Pag. 23

              2) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

              3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e per la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, siano inferiori rispetto ai vantaggi per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile, derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni;

              4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, non sia possibile conseguire i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico con altri mezzi che garantiscano soluzioni ambientali migliori».

Art. 8.
(Modifiche all'elenco A dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

      1. Al punto 9, lettere a) e b), dell'elenco A dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto» sono soppresse.

Art. 9.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

      1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

      «2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si

 

Pag. 24

adoperano per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative»;

          b) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione della presente legge»;

          c) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;

          d) al comma 3 dell'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;

          e) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;»;

          f) alla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

Art. 10.
(Servizio svolto nell'ambito dell'Unione europea).

      1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio della libera circolazione

 

Pag. 25

dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente articolo. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Procedura di infrazione n. 2006/2441).

      1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;

 

Pag. 26

          b) all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza» sono inserite le parole: «e purché la finalità sia legittima»;

          c) all'articolo 3, comma 3, è soppresso il secondo periodo;

          d) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3»;

          e) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Purché oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari, sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

          a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, al fine di favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

          b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

          c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, fondata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento»;

 

Pag. 27

          f) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Qualora il ricorrente deduca in giudizio elementi di fatto dai quali si possa presumere che sia stato posto in essere un comportamento discriminatorio, diretto o indiretto, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

          g) all'articolo 5, comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

          h) all'articolo 5, comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».

Art. 12.
(Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Procedura di infrazione n. 2006/2441).

      1. Al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono inserite le seguenti: «, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,»;

          b) all'articolo 38:

              1) al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

              2) al comma 6, dopo le parole: «da un'organizzazione sindacale» sono inserite le seguenti: «, da un'associazione od organizzazione rappresentativa del diritto o dell'interesse leso».

 

Pag. 28


Art. 13.
(Modifica all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Procedura di infrazione n. 2006/2535).

      1. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza, con esclusione di quelli che presuppongono un'effettiva prestazione lavorativa da parte dell'interessata».

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti 2008 2009 2010
  in migliaia di euro
Ministero della giustizia 2.273 5.981 6.488
Ministero degli affari esteri 1.136 3.427 3.145
Ministero della pubblica istruzione 2.014 - -
Ministero per i beni e le attività culturali 314 1.021 2.458
Ministero dei trasporti 70 654 855
Ministero dell'università e della ricerca 1.000 1.000 1.000
Ministero della solidarietà sociale 216 - -
 

Pag. 29


      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dalla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.